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Chiarimento

  • Buongiorno. si evidenzia che al punto 11 del bando di gara viene indicato il divieto dell'avvalimento delle lavorazioni classificate in OS30. Ai sensi del DM 248/2016, avendo le suddette lavorazioni un incidenza del 3,67 %, quindi al di sotto del 10%, sono avallabili. Si richiede la rettifica del bando. Cordiali Saluti

    Domanda del: 06/11/2020 aggiornata il 06/11/2020
  • In seguito alla segnalazione riguardante quanto riportato al punto 7.2 del Disciplinare di gara in merito al divieto di avvalimento per le opere ricadenti in OS30, si precisa che ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DM n. 248/2016 tale divieto di avvalimento opera solo per lavorazioni di importo superiore al 10%:

    “2. Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'art. 105, comma 5 del DLgs n. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.”

    Nella gara di cui trattasi l’importo della lavorazioni ricadenti nella categoria OS30 è pari a 3.67% e pertanto deve essere ammesso l’avvalimento.

    Pertanto deve considerasi superato il divieto di avvalimento erroneamente indicato al punto 7.2 del Disciplinare di gara (e al punto 11 del Bando).

    Il Responsabile della Centrale di Committenza

    Nannina Spanu

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